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Editoria, si cambia? Approvata la legge di riforma

Editoria, si cambia? Approvata la legge di riforma

La legge sull'editoria prevede l’istituzione di un Fondo per il pluralismo e la delega al Governo per incentivare nuove politiche editoriali.

Non c’è dubbio che la disciplina dell’editoria in Italia necessitasse di un vigoroso restyling, adeguandosi ai molteplici cambiamenti intervenuti. Da un lato, infatti, occorre tener conto che si è verificata una massiccia concentrazione dei soggetti editoriali, giacché molte delle testate giornalistiche più importanti sono state acquisite da grandi gruppi editoriali. Dall’altro lato, poi, è evidente come l’avvento delle nuove tecnologie abbia messo in crisi il prodotto giornalistico tradizionale, ovverosia quello cartaceo.

Per rispondere a queste sollecitazioni, dopo un travagliato iter parlamentare, il 4 ottobre 2016 è stata approvata la Legge n. 198/2016 con cui si è dato avvio alla riforma dell’editoria. Il testo, infatti, dopo due passaggi alle Camere è stato finalmente approvato in via definitiva ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016 con entrata in vigore fissata per il 15 novembre 2016.

Con il provvedimento, il Legislatore ha inteso intervenire essenzialmente su due aspetti. Per un verso, infatti, si è provveduto all’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’ innovazione dell’informazione. Per altro verso ha inteso conferire al Governo una delega per il riordino della materia e l’incentivazione di politiche editoriali innovative e solidali.

Con riferimento all’istituzione del Fondo, va detto che si tratta in realtà di uno strumento non del tutto originale, giacché questo strumento era già stato previsto dalla legge di stabilità per il 2016. Ad ogni modo il Fondo, secondo le indicazioni fornite dalla stessa legge, dovrà svolgere la funzione di «assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione, nonché di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale» (art. 1).

Va precisato che la legge non affronta direttamente il problema, sicuramente centrale, della dotazione patrimoniale del fondo, ovverosia all’ammontare di risorse di cui esso disporrà. Pure si rimette ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro, l’individuazione puntuale di requisiti soggettivi e modalità per la fruizione dei fondi stanziati.

Sono previsti, in ogni caso, dei criteri-guida. Occorrerà, innanzitutto, tener contro delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate all’editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all’emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Si potrà anche prevedere di destinare una determinata percentuale del Fondo al finanziamento di progetti che incentivino l’innovazione dell’offerta informativa nel campo del digitale, attuando obiettivi di convergenza multimediale.

Un problema centrale, ovviamente, è quello del reperimento delle risorse. A tal proposito, la Legge stabilisce che il Fondo attingerà anzitutto dalle maggiori entrate derivanti dall’incasso del canone RAI. Accanto, poi, ad alcune risorse già stanziate per il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all‘editoria del 2013, sicuramente significativo è che sia previsto un contributo di solidarietà ai concessionari e intermediari pubblicitari pari allo 0,1% del loro reddito complessivo.

editoria 2.0: Le deleghe al Governo

La seconda parte della legge è dedicata al conferimento di una delega al Governo, il quale viene autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi per la «ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, l’innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite».

Si tratta, dunque, di una legge-delega, quindi di un atto che non detta una disciplina puntuale della materia da riformare ma si limita a individuare solamente dei principi cui il Governo dovrà assicurare, però, puntuale osservanza al momento di “esercitare la delega” e portare a compimento la riforma.

Secondo quanto prescritto, dovrebbero essere ammessi al finanziamento «le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale”, ovverosia cooperative, enti senza fine di lucro, nonché editori che pubblicano contenuti per non vedenti o per minoranze linguistiche o diffusi all’estero.

Restano ex lege esclusi dall’accesso al Fondo gli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici. Sono parimenti escluse, poi, le imprese editrici che fanno capo a gruppi editoriali quotati in borsa. La ratio delle previsioni è evidente: il sovvenzionamento dovrà riguardare soggetti deboli” e che svolgono attività di utilità generale.

Requisito peculiare – ma sicuramente centrale ed apprezzabile nel senso della spinta all’innovazione –  è quello che assoggetta la fruizione dei contributi alla pubblicazione di una edizione in formato digitale dinamico e multimediale, anche eventualmente in parallelo con l’edizione su carta.

È opportuno sottolineare, poi, che la percezione dei contribuiti da parte degli editori è condizionata alla adozione di una certa organizzazione del luogo: il soggetto interessato, infatti, dovrà dimostrare di aver predisposto «misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna».

Infine, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo da erogare, vengono presi in esame, in aggiunta al parametro “tradizionale” delle copie annue vendute, taluni indici decisamente innovativi. Si fa riferimento, infatti, al “grado” di digitalizzazione, al numero di collaboratori under 35, all’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. Pure viene considerato in senso positivo l’aver eventualmente assicurato un progressivo miglioramento delle condizioni retributive del personale.

Un restyling per L’Ordine dei Giornalisti

Una ulteriore delega è attribuita al Governo per il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. In particolare verranno con successivi decreti delegati riviste non solo le competenze in materia di formazione, ma anche il sistema di impugnazione degli iscritti contro i provvedimenti dell’Ordine.

Saranno, poi, oggetto di riforma anche il numero dei componenti del Consiglio nonché il relativo sistema elettorale.

Tra le modifiche delineate, sicuramente significativa è la eliminazione della possibilità di cumulare l’impugnativa meramente amministrativa con quella giurisdizionale: in sostanza, il giornalista interessato ad impugnare un provvedimento adottato dal Consiglio Regionale dovrà scegliere se rivolgersi al Consiglio Nazionale oppure direttamente al giudice ordinario, senza possibilità di percorrere entrambi i sentieri, come avveniva in passato. Viene fatta salva, tuttavia, la possibilità di avvalersi di un rimedio del tutto particolare, ovverosia il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Esercizio della professione e sanzioni penali

Tra le ulteriori previsioni dettate dal provvedimento di riforma, merita sicuramente di essere ricordata quella dettata dall’art. 5 che, nel modificare la legge che regola l’esercizio della professione di giornalista (legge 3 febbraio 1963, n. 69), stabilisce come «Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente». Si aggiunge pure, in chiave penalistico-sanzionatoria, che la violazione della disposizione appena menzionata «è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

Viene, dunque, espressamente sancito che l’esercizio della professione da parte di soggetti non abilitati integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, nonché l’illecito amministrativo di usurpazione di titoli. Si tratta di un provvedimento con cui, ragionevolmente, si mira a scongiurare la confusione che alcuni programmi, specie televisivi, ingenerano nel pubblico proponendo in chiave giornalistica contenuti mediali di puro intrattenimento.

Dunque si opera un significativo giro di vite contro la de-qualificazione e l’”annacquamento” di una professione che, non bisogna dimenticarlo, è dotata di primaria valenza costituzionale, essendo legata a doppio filo a quel diritto ad essere informati – e ad essere informati in maniera corretta – riconosciuto solennemente dall’articolo 21 della nostra Costituzione.

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