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Account aziendale: l'utilizzo per scopi personali legittima il licenziamento?

Account aziendale: l'utilizzo per scopi personali legittima il licenziamento?

La Corte di Strasburgo ritiene legittimo il licenziamento di un cittadino romeno per aver utilizzato l'account aziendale per fini personali.

Assunto nel 2004 come ingegnere responsabile delle vendite, Bogdan Mihai Bărbulescu, su richiesta del datore di lavoro, ha creato un account aziendale di Yahoo Messenger per rispondere alle richieste dei clienti. Il monitoraggio delle comunicazioni del proprio dipendente ha consentito al datore di accertare e, successivamente, contestare la violazione del regolamento interno che vieta l’utilizzo degli strumenti aziendali per fini personali, compreso l’account di posta elettronica. Quarantacinque pagine contenenti le trascrizioni delle comunicazioni monitorate hanno consentito all’azienda di confutare le difese del dipendente.

Contestata la violazione e valutate le difese del dipendente, il datore decide di procedere al licenziamento per violazione del regolamento aziendale.

L’iter giudiziario nazionale

Ritenendo violato il proprio diritto alla riservatezza, il dipendente ricorre, senza successo, sia al Tribunale che (successivamente) alla Corte d’Appello di Bucarest. Secondo il giudice di primo grado, infatti, il datore ha rispettato tutte le procedure di licenziamento previste dal Codice del lavoro, avendo egli debitamente informato il dipendente sulle norme che vietano l’uso di risorse aziendali per scopi personali. Una soluzione, peraltro, condivisa dal giudice d’appello.

I motivi del ricorso alla Corte di Strasburgo

L’ormai ex dipendente decide, pertanto, di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo per la violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. art. 34 Cedu). In particolare, dall’art. 8 Cedu, concernente il “diritto al rispetto della vita privata e familiare”, a norma del quale «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata» (cfr. comma 1). La norma, peraltro, consente l’ingerenza «di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto» qualora ciò sia necessario «alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» (cfr. comma 2).

I motivi della decisione

La Corte ricorda che, sebbene l’obiettivo dell’art. 8 Cedu è essenzialmente proteggere un individuo da arbitrarie ingerenze da parte di pubbliche autorità, tale protezione è riconosciuta non solo nei confronti dello Stato, ma anche dei privati.

Il confine tra obblighi positivi e negativi (fare e non fare) di uno Stato in relazione all’art. 8 Cedu non è facilmente delineabile. La Corte sostiene che in entrambi i contesti, infatti, si deve tener conto del giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Nel definire ciò, pertanto, gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità.

In linea con le motivazioni addotte dall’Autorità nazionale, la Corte ritiene la possibilità di impugnare la decisione del datore innanzi ai giudici nazionali, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente alla protezione ed al rispetto del diritto fondamentale alla privacy.

Secondo la Corte il datore ha agito legittimamente nei margini del proprio potere disciplinare in quanto l’accesso all’account di posta elettronica è avvenuto sull’assunto che le informazioni ivi contenute fossero relative unicamente all’attività professionale svolta dal proprio dipendente. I giudici di Strasburgo fanno propria, peraltro, la motivazione del Tribunale di Bucarest secondo cui «non è irragionevole che un datore di lavoro voglia verificare che i propri dipendenti stiano completando i compiti affidati». Inoltre, la Corte rileva che solo le comunicazioni sull’account aziendale sono state esaminate, e non anche altri dati o documenti memorizzati sul personal computer, ritenendo, pertanto, il controllo del datore limitato e, dunque, proporzionato.

Le conclusioni della Corte

Tenuto conto di quanto precede, la Corte sostiene che le Autorità nazionali abbiano tutelato a sufficienza il diritto alla privacy del dipendente; quest’ultimo, infatti, deve obbligatoriamente essere bilanciato rispetto all’interesse economico del datore di lavoro. Ragion per cui non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Case of Bărbulescu v. Romania, application no. 61496/08, January 12th, 2016).

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