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C'è un nuovo Codice di condotta contro il telemarketing molesto

donna telefono fisso e pc

Il Garante Privacy ha approvato un Codice di condotta che una volta efficace garantirà adeguata tutela ai dati personali degli utenti lungo tutta la filiera del telemarketing, scoraggiando le chiamate commerciali indesiderate

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato1 lo scorso 24 marzo 2023 il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling: un documento che, una volta che avrà acquisito efficacia, dovrebbe assicurare il rispetto della privacy degli utenti «dal contatto al contratto», come si legge nel comunicato stampa dell’authority, e scoraggiare il telemarketing molesto.

Al Codice, che è tra quelli promossi dall’articolo 40 del GDPR, hanno lavorato da novembre 2022, su coordinamento dello stesso Garante Privacy, associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider, outsourcer, associazioni di consumatori. Sono realtà come Assocontact, Asstel, Assocal, Asseprim, solo per citarne alcune2, che negli scorsi mesi hanno un ruolo attivo anche nell’adozione del nuovo Registro pubblico delle opposizioni.

Da tempo, del resto, la necessità di rendere le attività di telemarketing e teleselling più rispettose della privacy e dei dati personali dei consumatori è ormai sentita da molti soggetti che operano nel settore, non solo dai consumatori raggiunti ripetutamente e a ogni ora da telefonate commerciali indesiderate.

Cosa prevede il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling appena approvato

Il nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling non assicura solo che ciascuna delle ultime sia singolarmente rispettosa della normativa sulla privacy vigente, ma che tutto l’iter che va dalla raccolta del dato di contatto all’eventuale conclusione del contratto finale con l’utente sia conforme alle previsioni di GDPR e altre norme affini.

Più nel dettaglio chi aderisce al Codice, che in quanto codice di autodisciplina prevede un’adesione su base volontaria, dovrà:

  •  raccogliere consensi al trattamento dei dati specifici per le singole finalità (di marketing, di profilazione, eccetera);
  • informare in maniera dettagliata gli utenti contattati telefonicamente riguardo alle finalità per cui verranno utilizzati i dati raccolti;
  • assicurare agli utenti il pieno esercizio di diritti quali quello all’opposizione al trattamento dei dati personali o alla rettifica e all’aggiornamento degli stessi;
  • formare e aggiornare in maniera approfondita e specifica i propri operatori di call center;
  • nominare dei responsabili e assicurarsi che chi ha un ruolo di controllo assolva ai propri doveri di verifica e rendicontazione;
  • svolgere una valutazione d’impatto per tutti quei trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, che implichino un’analisi sistemica e globale di informazioni personali.

Tra le altre previsioni del nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling c’è quella di implementare “by design” misure che impediscano la commistione delle liste di dati, obblighino alla verifica dell’eventuale iscrizione della numerazione al registro delle opposizioni e obblighino i committenti a conoscere per ogni contratto concluso l’operatore da cui è partita la prima chiamata promozionale.

Il Codice identifica, ancora, fasce orarie durante le quali non si possono contattare gli utenti e per gli ultimi la possibilità di revocare il consenso a ricevere chiamate commerciali anche direttamente via telefono.

Come, una volta efficace, il Codice di condotta scoraggerà i call center abusivi

Una delle novità più importanti è la possibilità di introdurre per le attività di telemarketing e teleselling svolte in outsourcing una clausola contrattuale che preveda penali o la possibilità di non corrispondere la provvigione nel caso in cui l’affidatario venda un prodotto o servizio in seguito a una telefonata o altro contatto avvenuti senza il consenso dell’utente.

La prospettiva del danno economico e, soprattutto, quella per i committenti di non poter trarre profitto da attività illecite e non rispettose delle norme in materia di privacy e protezione dei dati personali dovrebbe scoraggiare, secondo il Garante Privacy, le attività di telemarketing illecite ed eliminare nel lungo termine quel «sottobosco di call center abusivi» che – concordano gli addetti ai lavori –, hanno contribuito alla reputazione deleteria del telemarketing.

Per la completa efficacia del Codice si dovrà aspettare, come chiarisce la stessa authority, la conclusine dell’iter di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (o Odm): un organismo indipendente, istituito contestualmente all’approvazione del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, che avrà il compito di verificare che le previsioni del Codice siano rispettate da chi vi ha aderito e di gestire eventuali reclami e controversie.

Note
  1. Garante per la protezione dei dati personali
  2. Agenda Digitale
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