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Bonus formazione 4.0: come funziona, spese ammissibili, aziende a cui spetta

bonus formazione 4.0 2022

Anche quest'anno si può accedere a un credito d'imposta per le attività di formazione aziendale per i dipendenti dedicate ai temi della transizione digitale e dell'industria 4.0: una breve guida al bonus formazione 4.0.

Il credito d’imposta formazione 4.0, detto anche più impropriamente bonus formazione 4.0, è una delle agevolazioni fiscali previste già dal vecchio Piano nazionale Impresa 4.0 e ora all’interno del nuovo Piano nazionale Transizione 4.01 per quelle aziende che puntano a completare la propria trasformazione digitale e a raggiungere i propri obiettivi di innovazione attraverso la formazione dei dipendenti.

Introdotto per la prima volta nel 2017, ha avuto un inter travagliato: modalità e requisiti per accedere al bonus formazione 4.0 sono stati, infatti, più volte modificati nel tempo e l’ultima legge di bilancio 2022 non ne ha stabilito la proroga. Il termine ultimo per usufruire del credito d’imposta per la formazione 4.0 rimane, cioè, quello del 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta formazione 4.0 come funziona

Come per altri bonus erogati dal governo, le imprese possono usufruire del bonus formazione 4.0 in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese di formazione dei dipendenti.

Come si utilizza il credito d’imposta 4.0?

Il credito d’imposta formazione 4.0 può essere applicato al modello F24 presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate e riferito al periodo d’esercizio immediatamente successivo a quello in cui si sono effettuate le spese formative. Non è soggetto a IRES e IRAP, né si applicano i limiti massimi previsti altrove sull’ammontare totale di crediti d’imposta e contributi compensabili o su crediti d’imposta e contributi compensabili nel corso di un anno. Non è cedibile o trasferibile. È cumulabile, invece, con altri bonus previsti per le imprese anche qualora questi riguardino lo stesso ambito formativo.

Bonus formazione 4.0 a chi spetta e chi può richiederlo

La misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano indipendentemente da natura giuridica, settore di appartenenza, dimensione, regime fiscale e sistema di determinazione del reddito. Sono inclusi tra i possibili beneficiari del bonus formazione 4.0 anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che pure esercitano attività commerciali.

Gli unici requisiti per accedere al credito d’imposta 4.0 sono il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste per lo specifico settore e l’aver correttamente adempito agli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per i dipendenti. Anche avere a disposizione un certificazione della documentazione contabile, in particolar modo per le voci di spesa inerenti alla formazione che concorrono alla maturazione del credito d’imposta formazione 4.0, è un altro requisito necessario per richiedere il bonus.

Sono sempre escluse dalla platea di destinatari del credito d’imposta per la formazione 4.0 le imprese destinatarie di sanzioni interdittive; le imprese che si trovano in stato «di difficoltà», come definito al Regolamento UE 651/2014, articolo 2, punto 182; le imprese che si trovano in stato di fallimento, liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura prevista dalla legge fallimentare.

Come si ottiene il credito d’imposta formazione 4.0?

Per poter usufruire del credito d’imposta formazione 4.0 va effettuata una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico entro una scadenza fissata, che per le attività formative svolte nel corso del 2021 è il 31 dicembre 2022 . Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell’azienda e trasmesso via PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it. La comunicazione e l’invio del modulo servono però, come chiariscono dal Ministero, a valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative: anche in caso di mancato invio si potrà godere, cioè, del bonus 4.0 e non si rischia di incorrere in sanzioni o misure di controllo.

Che documentazione serve per richiedere il bonus formazione 4.0

Quanto alla documentazione necessaria per il credito d’imposta formazione 4.0, vanno predisposti e conservati:

  • un piano formativo in cui siano riassunti contenuti e modalità organizzative delle attività didattiche;
  • un registro con i nominativi dei partecipanti alle attività di formazione, sottoscritto sia dagli stessi partecipanti e sia dai docenti interni o esterni;
  • la prova che sia stato rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione alle attività formative;
  • la documentazione contabile e amministrativa inerente alle attività formative.

Come in parte già si accennava, l’ultima deve essere certificata: un revisore dei conti, cioè, deve certificare che sono state effettivamente sostenute delle spese di formazione per i dipendenti, che le attività formative sono state inerenti ai temi dell’industria e della trasformazione 4.0 e che le stesse corrispondono a quelle per cui è stata presentata documentazione contabile.

Le aziende che non hanno un bilancio revisionato e non sono obbligate per legge ad avere un revisore dei conti possono ottenere la certificazione contabile rivolgendosi a un revisore dei conti incaricato o a una società di revisione legale dei conti, ricordando che le spese così sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione contabile sono anch’esse tra quelle ammissibili, fino a un massimo di 5mila euro e laddove non sia stato superato l’ammontare massimo compensabile in un anno, per il credito d’imposta.

Spese ammissibili per il bonus formazione 4.0: quali sono?

Più nel dettaglio, è attualmente coperto dal bonus formazione 4.0 un ventaglio di spese più ampio rispetto a quello originario. Con riferimento alle attività di formazione sui temi dell’Industria 4.0 svolte nel corso del 2021 si può accedere al credito d’imposta, infatti, per:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione (che non possono eccedere comunque il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al formatore interno);
  •  le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione (calcolate in base alla retribuzione al lordo maturata dal dipendente nelle ore o nelle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile e di eventuali indennità di trasferta per attività formative svolte fuori sede);
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione tra cui sono comprese le spese di viaggio, i materiali e le forniture direttamente attinenti al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, le spese di alloggio minime per i soli partecipanti che siano lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese generali indirette come le spese amministrative o di locazione.

Cosa rientra nella formazione 4.0: materie e ambiti di insegnamento per cui si può richiedere il credito d’imposta

Considerato che l’obiettivo della misura è accelerare la trasformazione digitale all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, la formazione aziendale coperta dal credito d’imposta formazione 4.0 è quella focalizzata su temi come:

  • big data e analisi dei dati,
  • cloud e fog computing,
  • cybersecurity,
  • simulazione e sistemi cyberfisici,
  • prototipazione rapida,
  • sistemi di visualizzazione,
  • realtà virtuale e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa,
  • interfaccia uomo macchina,
  • manifattura additiva o stampa tridimensionale,
  • Internet delle cose e delle macchine,
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Tre le possibili aree di applicazione delle materie appena elencate:

  • vendite e marketing,
  • informatica,
  •  tecniche e tecnologia di produzione.

Ecco un elenco di corsi formazione in ambito marketing agevolabili.

Le attività di formazione 4.0 finanziabili sono da decreto ministeriale quelle destinate ai dipendenti dell’azienda, dove per dipendenti si intendono lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, a tempo parziale o di apprendistato. Nel caso in cui alle attività di formazione partecipino anche collaboratori con contratto di lavoro autonomo, le spese riferite agli ultimi non sono coperte dal bonus formazione 4.0 (questo non significa, però, che non possano costituire per l’azienda spese ammissibili per altri tipi di agevolazioni fiscali).

Come calcolare il credito di imposta per la formazione 4.0?

Si può calcolare a quanto ammonta il credito d’imposta formazione 4.0 e avere una stima reale – e in tempo reale – del bonus sfruttabile utilizzando appositi calcolatori online, come quelli messi a punto da alcuni enti formativi accreditati , che tengono conto di una serie di fattori e variabili diversi da azienda in azienda.

La norma prevede, però, in generale e in base alle ultime modifiche un credito d’imposta

  • del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, con un limite massimo di 300mila euro annui;
  • del 40% delle spese ammissibili per le medie imprese, con un limite massimo di 250mila euro annui;
  • del 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese, con un limite massimo di 250mila euro annui.

Nel caso in cui nei programmi di formazione aziendale 4.0 siano coinvolti lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati»3, secondo la definizione che delle due categorie dà il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, il credito d’imposta formazione 4.0 aumenta a coprire fino al 60% delle spese ammissibili, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda ma sempre nel rispetto dei limiti massimi annuali previsti caso per caso.

Chi può erogare la formazione 4.0?

Le attività formative coperte del bonus 4.0 sono sia quelle organizzate internamente all’azienda (cioè da uno o più dipendenti appositamente qualificati o formati impegnati in percorsi di formazione destinati al resto dei dipendenti dell’azienda) e sia quelle affidate a dei formatori esterni.

Tra gli enti formativi accreditati per bonus formazione 4.0 ci sono:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia Autonoma in cui l’impresa ha sede legale od operativa;
  • le università pubbliche o private e le strutture a esse collegate;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • gli istituti tecnici superiori.

Come svolgere l’attività formativa per poter accedere al credito d’imposta formazione 4.0

Le attività di formazione 4.0 destinate ai dipendenti possono essere svolte sia in sede e sia esternamente, sia secondo una più tradizionale modalità frontale e sia in forma seminariale o laboratoriale. La normativa vigente non prevede imposizioni, cioè, quanto alle modalità didattiche che dovrebbero essere tarate sui singoli bisogni formativi dei lavoratori coinvolti e mirate al raggiungimento in minor tempo e nella maniera più efficace possibile degli obiettivi delle singole aziende.

Una circolare ministeriale del 2018 dà delle precisazioni, invece, sulla formazione aziendale eventualmente offerta a distanza e in remoto. Anche le attività svolte tramite piattaforme eLearning formazione aziendale sono a oggi coperte dal credito d’imposta formazione 4.0. In questo caso, però, è fatto obbligo al formatore di accertarsi della «effettiva e continua»4 partecipazione del personale coinvolto nelle attività formative, anche eventualmente tramite momenti di verifica (con questi a risposta chiusa da proporre al discente sia durante lo svolgimento delle lezioni e sia alla fine del percorso formativo) e tramite monitoraggio delle ore trascorse sulla piattaforma e negli ambienti di apprendimento.

Note
  1. MiSE
  2. EUR-Lex
  3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  4. MiSE
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