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Cyberbullismo: nuove forme di un vecchio problema?

Cyberbullismo: nuove forme di un vecchio problema?

Un'analisi del fenomeno del cyberbullismo alla luce della recente normativa interna e degli studi internazionali sul tema.

Il fenomeno del cyberbullismo ha assunto in tempi recenti proporzioni davvero allarmanti. Sebbene in alcuni studi, infatti, l’incidenza del fenomeno venga stimata al 7-8% , altri dati aprono una finestra su un fenomeno dalle dimensioni drammatiche: se il bullismo si attesta attorno al 25% per giovani tra 12 e 17 anni, il cyberbullismo sfonda la soglia del 30% per raggiungere picchi anche del 45%.

Al fenomeno non è rimasto insensibile il legislatore italiano che, oramai dal 2015, sta meditando un intervento ad hoc che coniughi sia il momento della sensibilizzazione-prevenzione, sia quello del contrasto-repressione del fenomeno. Il disegno di legge, tuttavia, dopo esser stato approvato dal Senato in prima lettura, è stato modificato dalla Camera dei Deputati e, dunque, necessiterà di un ulteriore passaggio dall’aula di Palazzo Madama le cui tempistiche non sono oggi assolutamente pronosticabili.

Il disegno di legge anti-bullismo

Le direttrici lungo le quali si è mosso (sin qui) il legislatore, comunque, sono essenzialmente tre e mirano a fornire una tutela quanto più possibile completa ed efficace.

Anzitutto si prevede, infatti, la possibilità per la vittima di chiedere direttamente al gestore Internet la rimozione in termini brevissimi (entro 24 ore) dei contenuti offensivi, con possibilità – in caso di inerzia del gestore – di un intervento sostitutivo da parte dell’Autorità Garante per la Privacy (art. 2). 

Si prevedono, poi, degli strumenti di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno, ovverosia l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito tavolo tecnico che sarà chiamato non solo a svolgere funzioni di monitoraggio del fenomeno, ma anche a redigere un apposito piano operativo di contrasto nonché a stimolare l’adozione di codici di autoregolamentazione dei soggetti fornitori di servizi Internet mediante i quali elevare l’efficacia e l’efficienza dei procedimenti di rimozione dei contenuti offensivi (art. 3).

Viene anche previsto un attivo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, che saranno chiamate a dare attuazione ad apposite guide lines elaborate dal MIUR. In ogni scuola sarà poi individuato un referente chiamato a svolgere compiti di controllo del fenomeno e di coordinamento delle attività di contrasto allo stesso. È anche fatto obbligo agli insegnanti di informare immediatamente sui fatti di bullismo o cyberbullismo i genitori degli studenti interessati (sia vittime che aggressori) con possibilità di applicare nei confronti dei responsabili sanzioni disciplinari (artt. 4 e 4-bis). 

Da ultimo, sono previste misure repressive, sia amministrative che penali.

Significativa, in tale ottica è l’assimilazione del fenomeno a quello dello stalking. Non a caso, infatti, l’articolo 6 estende al bullismo e al cyberbullismo l’ammonimento del questore, ovverosia una misura – introdotta proprio con la legge anti-stalking – essenzialmente amministrativa con cui si cerca di rendere il responsabile consapevole del disvalore e della gravità del proprio atto e, attraverso l’intervento di una autorità governativa, lo si invita a tenere una condotta conforme alla legge. L’assimilazione allo stalking è resa ancora più evidente, poi, dal fatto che l’articolo 6-bis qualifica bullismo e cyberbullismo come nuove circostanze aggravanti del reato di atti persecutori. Si prevede, inoltre, pure la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Una coincidenza solo parziale?

Ad ogni modo – e sebbene non abbia mancato di suscitare polemiche anche veementi – il d.d.l. ha sicuramente il merito di tentare un inquadramento complessivo dei fenomeni, anzitutto cercando di fornire di essi delle definizioni (art.1).

In particolare modo, il bullismo viene definito come «l’aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni e violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale, all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima». 

Il cyberbullismo, invece, viene ricostruito come «fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo (come sopraindividuati) che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network , la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazione di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l’onore e la reputazione della vittima; il furto d’identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione».

Dunque va immediatamente sottolineato come già il legislatore si dimostri perfettamente conscio di una coincidenza solo parziale dei due fenomeni. Lungo questo solco, allora, il disegno di legge prende in esame essenzialmente due modalità di aggressione che sono connaturate al solo cyberbullismo: si tratta della diffamazione online e della sostituzione di persona online.

Rispetto alla prima, infatti, è chiaro come la lesione dell’altrui onore ove effettuata attraverso la rete presenti delle caratteristiche proprie, su tutte la diffusione incontrollata ed incontrollabile della circolazione del pensiero diffamatorio: una volta che un contenuto è stato caricato in Rete, infatti, diviene estremamente difficile estirparlo, giacché non è affatto agevole (o forse è addirittura impossibile) individuare tutti gli anfratti del web in cui viene a celarsi, per non parlare poi delle ipotesi di salvataggio da parte degli utenti su supporti fisici (es. hard disk, pendrive).

Per quanto riguarda invece la sostituzione di persona, premesso che si tratta di una condotta che costituisce reato (art. 494 c.p.), va sottolineato che il fenomeno degli utenti fake risulta estremamente difficile da arginare. Infatti, se offline è infatti sempre immediatamente chiaro quale sia la persona con cui si interagisce, risultando decisive le sue caratteristiche somatiche, la sua voce, il suo comportamento ecc., online non è affatto così: se il profilo di un social network viene contraffatto con una certa accuratezza, infatti, sarà estremamente difficile accorgersi che l’interlocutore non è la persona che intende apparire.

Gli studi internazionali su bullismo e cyberbullismo

Ma queste diversità sono sufficienti per poter affermare che bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni differenti? Secondo diversi studi internazionali, no.

Sicuramente, però, a livello sociologico e di “vittimologia” si marcano alcune differenze di non poco rilievo. Ad esempio il bullismo tradizionale riguarda per lo più giovani di sesso maschile, mentre il cyberbullying ha una incidenza più marcata tra le ragazze. A tal riguardo, pure significativo è il dato per cui la preponderanza femminile riguarda sia la cerchia dei cyberbulli che quella delle cybervittime. Un elemento probabilmente connesso a quello appena riscontrato, poi, riguarda il fatto che, nel cyberbullismo, la sopraffazione non viene veicolata attraverso la forza fisica, quando piuttosto attraverso la popolarità del bullo, specie ove si tratti di vicende che si verificano sui social network. 

Queste differenze, tuttavia, sono generalmente ritenute marginali. Si tratterebbe, cioè, semplicemente di una diversità di manifestazione del fenomeno sulla base del medium utilizzato.

Ulteriore e decisiva riprova di tale conclusione, del resto, pare essere il fatto che i due fenomeni spesso si presentano senza soluzione di continuità: gli atteggiamenti di bullismo perpetrati offline, infatti, molto spesso vengono poi proseguiti o rafforzati dall’attività online.

Può, quindi, concludersi che il cyberbullismo rappresenta un sottotipo o una variante del bullismo tradizionale, ma ciò non toglie che, per ottenere una adeguata politica di prevenzione-repressione, è fondamentale conoscerne le caratteristiche peculiari e differenziali.

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