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È già in vigore il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali: a chi si applica e in che modo

Digital Markets Act

Obiettivo del Digital Markets Act è assicurare una libera e leale concorrenza nel mercato digitale, oltre che rendere quello europeo più innovativo: la Commissione ha individuato così un pacchetto di regole per le piattaforme

Approvato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea lo scorso 18 luglio e pubblicato1 in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre, dal 1° novembre 2022 è in vigore – almeno nei suoi articoli principali – il Digital Markets Act (o DMA): il regolamento che mira a creare “mercati equi e contendibili nel settore digitale”, come recita la sua stessa rubrica, e con cui la Commissione Europea intende porre fine alle «pratiche sleali» più comuni della platform economy, come la stessa ha fatto sapere in una nota.

Arrivano nuove regole in Europa per gatekeeper e fornitori di servizi digitali

La principale novità introdotta dal Digital Markets Act è di tipo definitorio: le big tech e le piattaforme tramite cui operano sono da considerare gatekeeper, ossia letteralmente dei “guardiani dell’ultimo miglio”, per il potere che hanno di determinare chi può accedere a quali servizi e in che modo, finendo per creare non di rado colli di bottiglia e strozzature nell’ambito dell’economia digitale.

Regolamentare i mercati digitali non può che partire, così, dal vigilare su tutti quei soggetti che si trovano di fatto in una posizione dominante affinché le loro pratiche non finiscano per minare la libera e leale concorrenza e, a valle, il diritto dei consumatori ad avere accesso a servizi sicuri.

Perché ciò sia possibile, e per garantire competitività e innovazione nel mercato digitale europeo, il Digital Markets Act ha individuato un pacchetto di regole che le piattaforme dovranno seguire in Europa.

Una delle più importanti è quella che prova a mettere fine all’auto-preferenziazione. Si tratta di quel complesso di pratiche che fin qui hanno permesso alle big tech di favorire in diverso modo i propri servizi rispetto a quelli dei competitor (di recente Google è stata multata2, per esempio, per aver privilegiato tra i risultati di ricerca quelli riferiti a Google Play), se non addirittura di ostacolarne più o meno indirettamente l’uso (come è spesso stata accusata di fare Apple con Spotify per incoraggiare l’uso di Apple Music), e che non di rado si sono concretizzate nell’installarli di default sui dispositivi degli utenti (è successo soprattutto con i browser) e renderne difficile la disinstallazione.
Il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali vieta questo tipo di azioni e rende obbligatoria, anzi, per le piattaforme l’interoperabilità di servizi e app, in particolar modo se si tratta di servizi e app per la messaggistica istantanea.

Compito dei gatekeeper sarà anche assicurarsi che gli utenti che vogliano cancellare la propria iscrizione a un servizio possano farlo rapidamente e con la stessa facilità con cui è avvenuta l’iscrizione.

Il Digital Markets Act guarda inevitabilmente anche alla privacy degli utenti, impedendo alle piattaforme di utilizzare i dati personali raccolti durante l’utilizzo di un servizio o di un’app per migliorare le funzionalità di altri.

Le piattaforme dovranno garantire liberamente e agilmente l’accesso a dati, statistiche e analytics a chi investe in pubblicità al loro interno e non potranno vietare agli sviluppatori di vendere le app su marketplace e play store terzi.

In caso di fusioni e/o nuove acquisizioni, ancora, le big tech dovranno dare comunicazione preventiva alla Commissione Europea.

La ratio del nuovo regolamento europeo sui mercati digitali sembra essere in altre parole evitare quanto più possibile che si formino sistemi “chiusi”, come spesso è rischiato di accadere in passato con Apple, Amazon, Meta.

Se c’è un errore da evitare, però, è considerare il nuovo Digital Markets Act come un provvedimento “ad personam”. Nella categoria dei gatekeeper la Commissione Europea fa rientrare, infatti, genericamente tutti quei «servizi di intermediazione online» come motori di ricerca, social network , assistenti vocali, piattaforme per la condivisione di video e media, servizi di archiviazione in cloud e via di questo passo.

I requisiti sulla base dei quali i singoli soggetti sono da considerarsi effettivamente gatekeeper e devono adeguarsi per questo alle previsioni del regolamento sono esplicitati nello stesso testo del Digital Markets Act e hanno a che vedere con il fatturato, il numero di utenti e per molti versi la loro storia. Al momento le previsioni del DMA si applicano, infatti, solo a quei soggetti che negli ultimi tre anni, in maniera «consolidata e duratura», abbiano registrato in Europa un fatturato di 7.5 miliardi, per una capitalizzazione di mercato di 75 miliardi, e contino almeno 45 milioni di utenti attivi su base mensile, di cui almeno 10 mila utenti business.

Digital Markets Act: che step compiere per adeguarsi alle previsioni ed entro quando

Le big tech interessate hanno ora sei mesi di tempo per adeguarsi: il Digital Markets Act andrà in applicazione, infatti, a partire da maggio 2023.

Nel corso di questi sei mesi la Commissione Europea si è impegnata a organizzare «seminari tecnici» che serviranno a sentire i pareri e, perché no, valutare soluzioni condivise con i diretti interessati e, soprattutto, a emanare un regolamento esecutivo contenente disposizioni sugli aspetti più tecnici.

Il primo adempimento a cui i gatekeeper dovranno provvedere è, del resto, notificarsi alla Commissione Europea e, cioè, esplicitare il proprio status di fornitori di servizi di intermediazione online: c’è tempo massimo fino al 3 luglio 2023 per farlo. La Commissione avrà, a questo punto, quarantacinque giorni di tempo per valutare a propria volta la notifica.

Una volta ricevuto parere positivo, e ufficialmente designate cioè come gatekeeper, le piattaforme avranno sei mesi di tempo, fino massimo al 6 maggio 2024, per adeguarsi alle previsioni del Digital Markets Act. Pena una sanzione pari al 10% del fatturato globale che la Commissione Europea, in collaborazione con le autorità nazionali, può commissionare alle big tech inadempienti e che può raddoppiare in caso di recidiva.

La stessa Commissione può imporre alle piattaforme e ai loro gestori modifiche strutturali o comportamentali in caso di infrazioni ripetute delle previsioni del DMA o, per la stessa ragione e più in generale per assicurarsi che siano rispettati i principi della libera e leale concorrenza e per mantenere il mercato digitale europeo competitivo e all’avanguardia, avviare indagini di mercato.

Il regolamento europeo sui mercati digitali servirà, insieme al Digital Services Act in arrivo, a fare chiarezza sulla posizione delle big tech

Tramite il Digital Markets Act l’Europa interviene a regolamentare, in altre parole, quella che per molto tempo era rimasta un’area grigia, come ha ricordato per altro il Commissario per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, in occasione dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk.

A rafforzare il portato del DMA sarà l’entrata in vigore, dopo essere stato approvato in estate dal Parlamento Europeo e dopo aver ricevuto a ottobre3 il parere positivo del Consiglio Europeo, del Digital Services Act.

Si tratta anche in questo caso di un pacchetto di regole tramite cui viene fatta chiarezza rispetto all’annosa questione delle responsabilità dei gestori delle piattaforme digitali. Loro sarà il compito, semplificando molto, di difendere gli utenti da contenuti illeciti e potenzialmente pericolosi. Osservate speciali sono in particolare fake news e dark ads: le big tech dovranno prendere, cioè, misure efficaci per limitare la diffusione di bufale e notizie non verificate o manipolate e per ostacolare pratiche pubblicitarie controverse e che si basano su un uso spregiudicato di dati e informazioni personali degli utenti raccolti a scopo di profilazione. Per la prima volta si proverà ad adottare, soprattutto, un approccio “proporzionale”: maggiore è la dimensione e la fetta di mercato attribuibile alle big tech e maggiori saranno, cioè, i doveri di trasparenza e vigilanza a cui le stesse sono chiamate.

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