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Direttiva consumatori 2019: i diritti degli utenti sui mercati digitali

Direttiva consumatori 2019: i diritti degli utenti sui mercati digitali

Analizziamo la Direttiva consumatori 2019 sotto il profilo dei nuovi diritti riconosciuti al consumatore nelle transazioni sui mercati online

È praticamente ultimato il procedimento legislativo di approvazione della Direttiva consumatori 2019 da parte dell’Unione Europea.

La novella incide sulle preesistenti quattro principali Direttive che disciplinano la materia consumeristica, apportando innovazioni puntuali ma estremamente significative. Dunque, dopo aver analizzato le principali disposizioni che interverranno sulla Direttiva 2005/29/EC in tema di pratiche commerciali scorrette, è opportuno soffermarsi ora sulle modifiche apportate alle altre tre Direttive (2011/83/EU93/13/EEC98/6/EC).

La Direttiva consumatori 2019 e la normativa relativa ai diritti dei consumatori

Come detto, mentre la Direttiva 2005/29 si preoccupa di dettare le norme che devono essere osservate dai professionisti nei confronti dei consumatori nell’ambito di negoziazioni “fairy, la Direttiva 2011/81/CE racchiude invece i diritti che i consumatori possono vantare nei confronti del professionista, nell’ottica di riequilibrare quella posizione di asimmetria contrattuale derivante da un deficit informativo e tecnico-giuridico dell’utente dinanzi al professionista. Il contratto b2c , infatti, si discosta dal modello negoziale delineato, ad esempio, dal codice civile e fondato sulla assoluta parità (giuridica) delle parti, ritenendo che nei contratti di consumo vi sia una parte forte (il professionista) e una parte debole (il consumatore), con la conseguenza che l’equilibrio giuridico (cioè il rapporto tra diritti e doveri che derivano dal contratto) non può essere rimesso alla sola libera volontà delle parti, ma deve essere corretto con norme imperative e di applicazione necessaria che controbilancino il maggior potere dell’una parte nei confronti dell’altra.

Ciò posto, la Direttiva consumatori 2019 innova la normativa del 2011 sotto molteplici punti. Anzitutto, sotto il profilo dell’ambito di applicazione, giacché il nuovo paragrafo 1-bis della Direttiva espressamente estende i diritti del consumatore al caso in cui «il professionistafornisce o si impegnaa fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatorefornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista […]». Si fa sostanzialmente riferimento a servizi quali quelli di cloudingai  social network  e a quelli di messa a disposizione di account email. Anche i fornitori di questi servizi, quindi, saranno tenuti a riconoscere al consumatore i diritti che a questi spettano nelle trattative e alla stipulazione di un qualunque “contratto di consumo” giacché – ed è questo il profilo di grande ammodernamento – il Legislatore UE prende coscienza di come non sia affatto sufficiente che un dato servizio sia (presentato come) free, ovverosia non preveda un pagamento in danaro da parte dell’utente per sottrarlo alle esigenze di protezione di cui si è detto. Del resto, in un mondo in cui la cessione o messa a disposizione dei dati personali ha assunto un valore patrimoniale non patrimoniale elevatissimo, non appare giustificabile differenziare il regime giuridico a seconda che il corrispettivo preteso dal soggetto che mette a disposizione i servizi digitali in predicato sia rappresentato dal danaro da altre utilità economiche, come ad esempio proprio i dati personali. Come avevamo in verità già sottolineato nell’analizzare gli interventi dell’Antitrust successivi allo scandalo Cambridge Analytica, non è tecnicamente corretto affermare che i servizi in predicato siano gratuiti (né tantomeno liberali) e il concetto in questione è molto spesso equivocato: la nozione “comune” di gratuità, infatti, non coincide con quella tecnico giuridica. Di conseguenza, posto come il soggetto che fornisce tali servizi pretende da chi ne fruisce un corrispettivo, ancorché molto spesso non immediatamente percepibile come tale dall’utente, il negozio dovrebbe a tutti gli effetti essere considerato come oneroso. Ecco quindi, che anche ai servizi in questione, una volta ricondotti a pieno titolo sotto l’egida dei contratti di consumo, vadano estese le relative tutele, come quella del consumatore a ottenere una adeguata informativa precontrattuale (che viene appositamente arricchita per includere le caratteristiche tipiche dei servizi prestati nell’universo digitale – cfr. nuovo art. 5) e, soprattutto, lo ius poenitendi tipico del negozio consumieristico, ossia quel peculiare diritto di recesso inteso come facoltà per il consumatore di rivalutare l’opportunità e la convenienza del negozio stipulato, sciogliendosi dallo stesso senza costi o spese entro 14 giorni.

Il nuovo diritto di recesso, tra luci e ombre

Proprio con riferimento al diritto di recesso, va sottolineato come la Direttiva consumatori 2019 modifichi la Direttiva 2011/83 nel senso di consentire agli Stati Membri di elevare il termine entro cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso, portandolo a 30 giorni «per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli»La norma, a ben vedere non è delle più felici, in quanto l’estensione dello ius poenitendi risulta essere doppiamente condizionata: anzitutto, infatti, occorrerà una opzione in tal senso degli Stati Membri in sede di normativa di recepimento e ciò verosimilmente genererà asimmetrie tra i vari stati europei; in secondo luogo, poi, pare intendersi che il termine divenga di 30 giorni solo nell’ipotesi in cui il professionista abbia posto in essere una pratica commerciale aggressiva ingannevole e – a tacer d’altro, come il problematico rapporto con gli altri rimedi individuali in caso di pratiche commerciali scorrette e, quindi, vietate – dal punto di vista operativo va rimarcato come, con ogni probabilità, il professionista negherà che il suo comportamento sia tale, con la conseguenza che contesterà l’efficacia (rectius, la tempestività) del recesso ultra quattordicinale, così che la vicenda facilmente darà luogo a una controversia stragiudiziale o giudiziale.

Ancora con riferimento al diritto di recesso, però, la nuova direttiva consumatori si premura anche di evitare possibili abusi del diritto da parte degli utenti a danno dei professionisti attraverso la strumentalizzazione dello ius poenitenditale diritto, infatti, non potrà più essere esercitato dal consumatore allorché, per i i contratti di servizi, vi sia stata la completa prestazione del servizio nonché, «se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista» (nuovo art. 16), cioè nei casi in cui l’utente ha già tratto dal contratto tutte le utilità che esso offriva e il recesso sarebbe solamente strumentale a evitare il pagamento o ottenere la restituzione di quanto pagato, concretizzandosi in un comportamento capzioso del consumatore.

Con riferimento invece all’informativa precontrattuale, la Direttiva consumatori 2019 opportunamente instaura un collegamento tra le previsioni “sanzionatorie” della Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette e quelle della Direttiva relativa ai diritti del consumatore per quel che concerne le transazioni effettuate sui mercati online. Se delle modifiche alla prima abbiamo già detto, con riferimento alla seconda va sottolineata l’introduzione di un nuovo articolo, il 6-bis Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online»), che impone al fornitore di render noto al consumatore – prima che questi sia vincolato – tra l’altro:

  • «informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione […] delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri»;
  • se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, con la precisazione, in quest’ultimo caso, della non operatività della normativa consumeristica di tutela;
  • «il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online».

Le ulteriori normative modificate e i termini di recepimento della nuova direttiva consumatori

Le ulteriori Direttive che abbiamo in precedenza richiamato, da ultimo, sono state modificate solamente con riferimento al profilo sanzionatorio.

Va sottolineato, in conclusione, come una volta che la nuova Direttiva consumatori sarà stata formalmente adottata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, gli Stati Membri avranno due anni di tempo per adeguare – ove necessario – la normativa nazionale. Questo “interregno”, se da un lato rappresenta la prassi e per certi versi è anche una scelta necessitata per assicurarsi che i singoli Stati riescano a legiferare per quanto di competenza, non può non sollevare qualche perplessità con riferimento al fatto che ragionare in termini di anni rispetto a dinamiche come quelle della rete che cambiano in maniera rapidissima può generare il rischio di produrre una normativa che nel momento in cui entrerà operativamente in vigore risulti se non obsoleta quantomeno insufficiente dinanzi alle nuove sfide che si staglieranno all’orizzonte.

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