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Disciplina del cinema e dell'audiovisivo: la nuova normativa italiana

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo: la nuova normativa italiana

Un fondo di 400 milioni, incentivi per i giovani e per gli investitori, semplificazioni: la normativa che vuole salvare l'audiovisivo italiano

Una vera legge di sistema, che appare la più avanzata oggi in Europa”: così le associazioni di settore hanno salutato il disegno di legge sul cinema, presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini il 16 marzo 2016 e poi definitivamente approvato a novembre dello stesso anno. La legge 220 del 2016, infatti, reca finalmente la nuova “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” intervenendo a sostituire in via organica la precedente legge sul cinema, risalente addirittura al 1949.

Già dall’art. 1 si può cogliere l’importanza che il Legislatore ha inteso attribuire alla materia, se è vero che si tratta di «attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore». 

Del resto, tra i valori fondanti del nostro ordinamento c’è proprio la valorizzazione della cultura, compito cui la Repubblica è chiamata ai sensi dell’art. 9 della Costituzione.

Significativi sono anche i principi dettati poi dall’art. 2, in forza del quale è previsto che l’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo:

  1. garantisca il pluralismo dell’offerta cinematografica e audiovisiva;
  2. favorisca il consolidarsi dell’industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
  3. promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all’estero;
  4. assicuri la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
  5. curi la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, promuova gli studi e le ricerche nel settore cinematografico;
  6. incentivi l’educazione all’immagine nelle scuole e favorisca tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
  7. promuova e favorisca la più ampia fruizione del cinema e dell’audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
  8. riservi particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Per garantire la tutela e la fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, si prevede che l’impresa di produzione, a ultimazione dell’opera, depositi presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell’opera. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale viene dichiarato di pubblico interesse. Il deposito rappresenta poi condizione indefettibile per l’ammissione dell’impresa alla fruizione dei benefici che la legge accorda (art. 7).

Venendo alla dotazione economica strumentale al perseguimento degli obiettivi prefissati, la legge predispone un fondo con risorse certe per 400 milioni (“Fondo per il cinema e l’audiovisivo”), oltre a incentivi per autori esordienti e per chi investe in sale cinematografiche nuove e nella salvaguardia di quelle già esistenti, come teatri e librerie storiche: questi i nodi chiave di un provvedimento che – ribadisce il ministro Franceschini – «non è un correttivo ma un intervento strutturale”, pensato per  agire “in modo sistemico su cinema e audiovisivo» e «che riconosce il ruolo strategico dell’industria cinematografica», anche con misure concrete come e un aumento dei finanziamenti del 60%.

In particolare, vengono individuate (art. 12) quattro diverse tipologie di strumenti finanziari:

  1. il riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso il credito d’imposta (artt. 15 e ss.);
  2. l’erogazione di contributi automatici, parametrati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive distribuite in Italia e all’estero (artt. 24 e ss.);
  3. l’erogazione di contributi selettivi, indirizzati prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ed erogati in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare. Analoghi contributi sono poi riservati alle imprese operanti nel settore dell’esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie, come quelle di nuova costituzione, le startup e le microimprese (art. 26);
  4. l’erogazione di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (art. 27).

Tra le altre importanti novità, poi:

  • l’ingresso nel Fondo di garanzia PMI: una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo e del MiBACT, garantisce le operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi. La dotazione iniziale è di 5 milioni di euro;
  • la semplificazioni e incentivi per gli investimenti sulle nuove sale: un piano straordinario fino a 100 milioni di euro in tre anni ha lo scopo di riattivare le sale cinematografiche chiuse e ad aprirne di nuove. Obiettivo? Aumentare il numero degli schermi e la qualità degli spazi cinematografici;
  • la tutela delle sale storiche: sale cinematografiche, teatri e librerie storiche possono essere riconosciute di interesse culturale e ricevere il vincolo di destinazione d’uso. In particolare, l’art. 8 prevede che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio possa ora avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d’essai;
  • l’istituzione del Consiglio Superiore per il Cinema e l’Audiovisivo: l’organo,  neonato, va a sostituire la Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo. È composto da 10 membri di alta competenza ed esperienza nel settore e dai rappresentanti delle principali associazioni, svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell’audiovisivo;
  • la tutela dei minori: il Governo è delegato ad adottare decreti con i quali riformare la materia della tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo quanto dei principali agenti educativi – tra i quali in primo luogo la famiglia – e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all’effettività della tutela dei minori;
  • più norme per il cinema italiano in TV: finalmente “sanzioni concrete” per chi non trasmette il cinema italiano sul piccolo schermo. La legge, infatti, delega al governo la regolamentazione della trasmissione del cinema italiano in tv, impegnandolo a «introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi» (art. 34 co. 2 lett. a).
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