Home / Macroambiente / eCommerce a norma di legge in Italia: i requisiti necessari

eCommerce a norma di legge in Italia: i requisiti necessari

eCommerce a norma di legge in Italia: i requisiti necessari

Per vendere online in Italia è necessario possedere determinati requisiti. Ecco cosa rende un sito eCommerce a norma di legge.

Le piattaforme eCommerce hanno messo a disposizione delle aziende nuovi modi di fare marketing. Attraverso forme di disintermediazione hanno fatto sì che il consumatore potesse avere accesso a beni e servizi in qualsiasi momento della giornata e reso quella che era nata come una semplice presenza online di un’attività commerciale in un ecommerce pieno. Chi si occupa di vendita tradizionale e decide di integrarla con un modello di vendita online sa però che non è un’attività da improvvisare, ci sono delle responsabilità e una normativa, a tutela del marketer e del consumer, che regola i processi di vendita. Centrale è il rilievo del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003, n.70, atto-fonte di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2000/31/CE «relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno». È possibile individuare così una serie di disposizioni dettate a tutela sia del venditore che del consumatore ed è all’articolo 7 che vengono elencate le informazioni che il marketer deve rendere «facilmente accessibili, in modo diretto e permanente» per rendere un sito eCommerce a norma di legge.

Assolutamente fondamentali, poi, sono le norme di tutela dettate dal Codice del Consumo, ovverosia dal D. Lgs. 206/2005.

Quali sono gli elementi che rendono un sito eCommerce a norma di legge?

  • IDENTITÀ

I primi punti dell’articolo sono relativi alle generalità del venditore quali nome/denominazione, recapiti per poter contattare l’azienda, codice fiscale/partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese (un registro informatico e pubblico, che contiene le informazioni giuridiche ed economiche di tutte le imprese italiane, che operano sul territorio nazionale). Se si tratta di attività soggette a licenza, autorizzazione o concessione, poi, occorre che siano forniti gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza. Ulteriori informazioni occorrono se invece ci si trova in presenza di professioni regolamentate: in questo caso, infatti, occorrerà indicare l’ordine professionale o l’istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione, nonché il titolo professionale di cui si è in possesso e le norme professionali e gli eventuali codici di condotta vigenti, specificando le modalità di consultazione.

  • PRODOTTO

Si passa poi a tutte quelle informazioni relative al prodotto/servizio in vendita sulla piattaforma. Il prodotto/servizio va descritto in modo accurato e veritiero e fra le informazioni riportate particolare attenzione va riposta nei confronti delle caratteristiche principali. Se il bene o servizio offerto risulta soggetto ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione è fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso (ad esempio, nel caso di contenuti digitali), occorrerà l’indicazione analitica delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio.

Il prezzo del servizio/prodotto venduto va inserito in tutte le sue componenti e poi come complessivo; le componenti del prezzo sono le imposte, spese di spedizione e consegna e tasse postali. Di queste vanno indicate le modalità di calcolo e l’eventuale addebito al consumatore.

  • PAGAMENTO E TEMPI DI CONSEGNA

Le modalità di pagamento, per rendere un eCommerce a norma di legge, vanno chiarite fornendo le eventuali restrizioni relative alla consegna e ai mezzi di pagamento accettati. Il pagamento determina inoltre la conclusione del contratto di vendita e la sua comunicazione deve avvenire attraverso un “mezzo durevole” come ad esempio la mail di riepilogo dell’acquisto con identificativo dell’ordine.

È importante sottolineare, poi, che gli obblighi di legge non si esauriscono con l’inserimento dei dati al momento della creazione del sito o della messa in vendita del bene, essendo necessario un costante aggiornamento delle informazioni riportate.

  • COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Per avere un sito eCommerce a norma di legge, gli eventuali messaggi pubblicitari – oltre ai requisiti generali – gli eventuali messaggi pubblicitari veicolati attraverso il sito di eCommerce devono necessariamente contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:

  1. che si tratta di comunicazione commerciale;
  2. il soggetto per conto della quale la comunicazione è effettuata;
  3. se si tratta di sconti, premi, omaggi, concorsi o giochi promozionali, le relative condizioni di accesso.

Ancor più stringente è la disciplina in caso di comunicazione commerciale non sollecitata, ovverosia inoltrata senza che il destinatario ne abbia fatto richiesta. In questo caso, infatti, le comunicazioni devono, «in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni» (art. 9). La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore: dunque, se questi non può dimostrare che il destinatario del messaggio ha preventivamente richiesto o consentito l’invio dello stesso, la comunicazione sarà trattata come “non sollecitata”.

Gli obblighi dettati dal Decreto Legislativo in questione, poi, ovviamente si aggiungono e non sostituiscono quelli previsti dal Codice del Consumo in materia di contratti “a distanza” (artt. 49 e ss). Il codice, più nello specifico, impone al professionista di provvedere a fornire al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, una nutrita serie di informazioni (art. 49). In aggiunta a quelle già richiamate relativamente all’identità del venditore e alle condizioni di acquisto, il Codice impone anche di fornire dettagliate informazioni in ordine ad altre importanti condizioni contrattuali, quali ad esempio le modalità e i costi di restituzione, la garanzia legale di conformità, l’assistenza post-vendita e le garanzie commerciali (ovverosia quelle che si aggiungono alla garanzia prevista dalla legge).

Per rendere un eCommerce a norma di legge, poi, l’articolo 51 del Codice detta analitiche disposizioni relative ai requisiti formali che i contratti a distanza devono possedere, valorizzando soprattutto le esigenze di chiarezza e riconoscibilità della vincolatività dell’ordine (ad esempio riportando l’espressione “ordine con obbligo di pagare” o altre formule equivalenti) e delle clausole contrattuali accettate al momento dell’inoltro dell’ordine stesso.

Diversificate sono le sanzioni nel caso di inosservanza di tali disposizioni: mentre nel caso in cui siano omesse le informazioni relative a costi di spedizione e restituzione, ad esempio, tali esborsi semplicemente non saranno dovuti, molto più articolato è il discorso in ordine alla omissione delle informazioni sul diritto di recesso per un eCommerce a norma di legge.

  • DIRITTO DI RECESSO

A norma dell’art. 52 del Codice, infatti, il consumatore dispone di un periodo di 14 gg entro il quale recedere dal contratto. Il termine decorre per i contratti di servizi dal giorno della conclusione del contratto, mentre per quelli di cessione di beni dal giorno della consegna. Considerando tuttavia che, a differenza del recesso disciplinato dal codice civile, tale rimedio potrebbe intervenire (e di regola interviene) quando il contratto è già stato eseguito da entrambe le parti e considerato pure che si tratta di un diritto che può essere fatto valere senza alcun obbligo di motivazione (quindi anche, per così dire, per mero “capriccio”), più che di recesso sarebbe appropriato parlare di un vero e proprio “diritto di pentimento”: in altri termini, infatti, all’acquirente è concesso un periodo di tempo ulteriore, dopo la conclusione-esecuzione del contratto, per (ri)valutare la convenienza dell’affare ed eventualmente tornare sui propri passi. Il rimedio è poi particolarmente favorevole per il consumatore perché sostanzialmente gratuito, considerando che l’acquirente se decidesse di optare per il recesso risponderebbe solamente della diminuzione del valore del bene derivante da un utilizzo “anomalo” dello stesso e di eventuali metodi di spedizione diversi da quelli ordinari.

Ciò precisato, se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso la sanzione che appresta l’ordinamento è quella di una estensione del periodo entro il quale può avvenire il “pentimento”, essendo attribuiti al consumatore ben 12 mesi a partire dal giorno in cui sarebbero spirati gli iniziali 14 giorni. Se entro l’anno, tuttavia, il professionista fornisce le informazioni occorrenti, è da quel momento che inizia a decorrere il termine di 14 giorni. In aggiunta a ciò, se il professionista non adempie agli obblighi informativi, l’acquirente è esentato da responsabilità anche per gli utilizzi anomali del bene (art. 57 co. 2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA È vietata la ripubblicazione integrale dei contenuti

Resta aggiornato!

Iscriviti gratuitamente per essere informato su notizie e offerte esclusive su corsi, eventi, libri e strumenti di marketing.

loading
MOSTRA ALTRI