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Jobs Act per lavoratori autonomi: le novità più importanti del nuovo Statuto

Jobs Act per lavoratori autonomi: le novità più importanti del nuovo Statuto

Il Senato approva il Jobs Act per lavoratori autonomi: ecco cosa cambia per i liberi professionisti.

Con il voto del Senato è finalmente stato approvato il cd. Jobs Act per lavoratori autonomi, ovverosia la Legge che contiene il nuovo statuto dei lavoratori autonomiNon c’è dubbio che la novella sia di grande interesse anche, anche in considerazione della grande varietà di figure professionali emerse grazie al web. Molti, in realtà, i profili su cui il Legislatore è stato chiamato ad intervenire con il testo in questione: verifichiamo, quindi, nel dettaglio, portata e limiti delle novità di maggior rilievo.

L’AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA NOVELLA E LE ESTENSIONI NORMATIVE

Anzitutto occorre precisare che il provvedimento si applicherà ai rapporti di lavoro autonomo così come disciplinati dal titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile (ovverosia il cd. Contratto d’opera) (art. 1).

La prima previsione importante del Jobs Act per lavoratori autonomi è quella contenuta all’art. 2, ove si statuisce che venga estesa anche ai lavoratori autonomi, appunto, la disciplina protettiva prevista originariamente per le imprese commerciali in tema di ritardo dei pagamenti (D. Lgs. 231/02): si tratta, com’è noto, di un corpus normativo che mira a scongiurare i pregiudizi che soggetti più deboli potrebbero patire in virtù di prassi commerciali o clausole relative a termini e modalità di pagamenti particolarmente vessatori, prevedendo – per contro – la nullità testuale di tali pattuizioni e la loro sostituzione con una disciplina di riequilibro e che prevede anche dei meccanismi automatici di ristoro del danno da ritardo (artt. 3- 6 D. Lgs. 231/02).

Vengono, poi, individuate

  • clausole contrattuali ritenute ipso iure abusive, ovverosia quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;
  • clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
  • rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Viene inoltre dichiarata applicabile, sotto condizione di compatibilità, la disciplina protettiva in materia di abuso di dipendenza economica di cui alla L. 192/98 (art. 3).

JOBS ACT PER LAVORATORI AUTONOMI: MATERNITÀ, MALATTIA E DISOCCUPAZIONE

La legge prevede – ora anche per i lavoratori autonomi iscritti ad albi e collegi –  una delega al Governo con la quale abilitare gli enti di previdenza di diritto privato a riconoscere, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, a vantaggio di chi abbia subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o sia stato colpito da gravi patologie.

I decreti delegati dovranno anche provvedere al riordino e al miglioramento, in favore del lavoratore, dei requisiti di accesso agli ausili retributivi per maternità e indennità di malattia. Tuttavia, non pochi dubbi suscita la previsione secondo cui da tali riconoscimenti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma dovrà essere finanziato attraverso un aumento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata INPS (art. 6).

Pure significative sono le novità per quel che attiene alle misure di sostegno in caso di interruzione del rapporto lavorativo (quel che per i lavoratori dipendenti, in buona sostanza, è il licenziamento), essendosi previsto che «a decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL (ovverosia l’indennità di disoccupazione) è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data» (art. 7).

Per i soggetti non iscritti ad albi o collegi, poi, l’art. 8 provvede a modificare – ampliandone la portata – la disciplina del congedo parentale. Sicuramente significativa in tale ottica è l’introduzione della possibilità di fruire del congedo entro il primo anno di vita del bambino a prescindere dall’ammontare dei contributi versati (co. VI), mentre entro i tre anni si può fruire del congedo purché si sia provveduto alla contribuzione previdenziale per almeno un trimestre (co. IV).

Pure si prevede, ai fini della corresponsione dell’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS, l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di convalescenza conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o comunque per patologie gravi totalmente invalidanti (co. X).

È attribuita, poi, alle lavoratrici autonome la facoltà di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, con ciò introducendosi una disciplina addirittura più favorevole rispetto a quella del lavoro subordinato, nell’ambito del quale l’indennità è comunque sempre legata alla astensione dal lavoro (art. 13).

Di particolare importanza sono poi le novità in materia di sospensione dei rapporti di lavoro in essere e diritto alla conservazione degli stessi giacché – con previsione evidentemente imperativa – è statuito che «la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente».

Ancora, si prevede la possibilità di sospensione del versamento degli oneri previdenziali nelle situazioni di malattia grave fino ad un massimo di due anni (art. 14).

I PROFILI FISCALI: NUOVA DEDUCIBILITÀ PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Particolarmente importante per i lavoratori autonomi, poi, è la novella in tema di deducibilità fiscale delle spese per formazione e aggiornamento, essendosi previsto – all’art. 9 – che «sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

IL NUOVO “LAVORO FLESSIBILE” O “LAVORO AGILE”

Da ultimo, va segnalato come tutto il capo II della legge (artt. 18 – 24) sia dedicato a dettare una disciplina – nient’affatto organica – di una nuova tipologia di rapporto di lavoro, denominata “lavoro agile” o smart working , definito come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, con prestazione da eseguirsi in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.

In proposito il Legislatore si premura di dettare una disciplina di dettaglio relativa alla forma con cui deve essere stipulato il contratto (scritta), i termini di recesso (non inferiori a 30 giorni), il trattamento economico, i poteri del datore e i doveri di questi in termini di sicurezza sul lavoro, fermo restando l’obbligo di stipulare una assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali.

Senz’altro, quindi, si è in presenza di uno sforzo legislativo significativo ed apprezzabile rispetto al quale, però, per esprimere un giudizio complessivo, occorrerà attendere la disciplina di dettaglio che verrà adottata dal Governo in attuazione delle importanti deleghe conferite in tema di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (art. 11) e, soprattutto, in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (art. 6), vero cuore pulsante della novella.

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