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Buone notizie per i freelance: la soglia dei contributi scende al 25%

Freelance, buone notizie: la soglia dei contributi scende al 25%

La legge di stabilità conferma le indiscrezioni: l'aliquota contributiva per i freelance non iscritti a casse professionali scende al 25%.

È noto come il livello dell’imposizione fiscale rappresenti un problema di grande attualità e dunque che si impone all’attenzione del legislatore nell’ottica di realizzare politiche economiche espansive di supporto all’economia.  Nell’ambito di questa problematica, sicuramente d’interesse risultano i recenti interventi realizzati rispetto al regime dei contributi previdenziali di alcune categorie di soggetti, tra cui i freelance.

Giornalisti dipendenti, freelance e regimi sostitutivi

In effetti, occorre distinguere tra giornalisti che hanno in essere un contratto di lavoro subordinato freelance. Mentre per i primi, infatti, è il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, a provvedere agli adempimenti fiscali (tra cui anche quelli previdenziali), non così avviene per i secondi: questi, infatti, devono chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA e provvedere poi in proprio ad ogni adempimento. Ciò che più conta, tuttavia, è che – a differenza di quelli dipendenti, per i quali opera l’INPGI – i giornalisti freelance non dispongono di una propria cassa previdenziale.

In altri termini, cioè, a differenza di altri professionisti (come ad esempio gli avvocati), i giornalisti freelance non versano i contributi per la pensione ad un organismo apposito predisposto in seno all’ordine di appartenenza e sono quindi tenuti (al netto di eventuali forme di previdenza integrativa privata) ad avvalersi dell’INPS.

Occorre pure sottolineare come, per i soggetti che rispondono a determinati requisiti e che generano un reddito di importo contenuto (30.000€), tra cui usualmente rientrano i giovani giornalisti freelance, fin dal 2008 esista un particolare regime fiscale agevolato, definito regime dei minimi, che consente di beneficiare dell’esenzione da Irpef, IVA, IRAP e studi di settore.
Chi fruiva di tale regime, infatti, era tenuto a corrispondere, oltre ad una imposta di bollo da 2 euro da applicare per ogni fattura di importo superiore ai 77,47 euro, solamente una imposta sostitutiva del 5% sugli utili.

Peraltro tale regime, pur rimanendo in essere fino alla scadenza “naturale” per chi già ne beneficia, è stato abrogato a far data dall’1 gennaio 2016, così che attualmente le nuove partite IVA possono solo optare per il cd. regime forfettario che prevede, in linea di continuità solo parziale con il passato, una imposta sostitutiva con aliquota variabile a seconda dell’attività svolta da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, ferme restando l’esenzione dalla tassazione IRPEF, IRAP, IVA e le semplificazioni contabili e formali.

L’impianto predisposto dalla Riforma Fornero

Per quanto attiene specificamente all’aliquota contributiva cui sono soggetti i freelance, va sottolineato, anzitutto, che la materia è stata interessata dalla nota Riforma Fornero, ovverosia dalla L. 92 del 2012, che aveva previsto un aumento progressivo dell’aliquota contributiva per i titolari di partita IVA non iscritti a casse previdenziali autonome e che, quindi, sono tenuti a far ricorso alla gestione separata INPS. La percentuale da corrispondere, infatti, inizialmente individuata nel 27,72%, sarebbe dovuta giungere al 33,72% nel 2018. L’obiettivo perseguito, peraltro, era quello di assimilare l’aliquota dei liberi professionisti a quella dei lavoratori dipendenti.

Tuttavia, considerato come i dati macroeconomici hanno evidenziato che la compagine delle partite IVA ha subito una riduzione del reddito in media del 18% durante gli anni della crisi, il legislatore è tornato sui suoi passi, provvedendo – anno per anno – a disinnescare gli aumenti previsti. Più nello specifico, nel 2013 e nel 2015 è stata la legge di stabilità a mantenere ferma l’aliquota, mentre nel 2014 a ciò si è provveduto in sede di conversione del tradizionale decreto Milleproroghe (Dl 192/2014).

Nel 2016, poi, l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha annunciato l’intenzione non solo di continuare nel solco della “neutralizzazione degli aumenti programmati dalla Legge Fornero, ma addirittura di invertire la rotta, provvedendo ad una riduzione dell’aliquota contributiva.

La legge di stabilità per il 2017

Ed in effetti l’ultima legge di stabilità (L. 11 dicembre 2016) ha sì escluso gli aumenti programmati per il prossimo triennio (2017-2019), ma soprattutto ha rimodulato l’imposta dovuta, abbassandola dal 27% al 25%.

A tale aliquota, come per il passato, dovrà poi aggiungersi il contributo aggiuntivo dello 0,72% destinato a finanziare talune prestazioni di welfare, ovverosia l’indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare, la previdenza sanitaria e il congedo parentale. Per questa “voce”, peraltro, si era ipotizzato in un primo momento un aumento anche piuttosto significativo (fino all’1,5%) nell’ottica di un miglioramento delle richiamate prestazioni assistenziali, ma successivamente è poi prevalsa l’esigenza di abbattimento del carico fiscale-previdenziale e, dunque, l’aliquota è stata mantenuta allo 0,72%.

Va anche sottolineato, poi, come l’abbassamento del tasso contributivo al 25% ha comportato un avvicinamento del regime fiscale dei liberi professionisti a quella degli altri lavoratori autonomi come artigiani e commercianti (24%). Nell’ottica di una comparazione del sistema fiscale riservato alle partite IVA con gli altri esistenti, non va sottaciuto, peraltro, come le indicate categorie, pur beneficiando ancora di un’aliquota contributiva più bassa, erano e rimangono soggette alla previsione un minimo contributivo obbligatorio. Si tratta di una imposizione molto criticabile (oltre che di dubbia legittimità costituzionale rispetto al principio di progressività dell’imposizione fiscale di cui all’art. 53 Cost.) giacché penalizza chi ha redditi bassi, soprattutto se inferiori ai 15.000 euro annui.

Tornando alla modifica dell’aliquota previdenziale, occorre pure puntualizzare come tale modifica, accolta con prevedibile favore dagli interessati, non vada assimilata né confusa – quanto ad effetti – con una riduzione delle imposte: mentre una riduzione dell’aliquota IRPEF, ad esempio, si limiterebbe a ridurre il reddito individuale che viene eroso dello Stato, del tutto diversa è la natura delle variazioni incidenti sui contributi previdenziali, che rappresentano, è bene ricordarlo, null’altro che accantonamenti pro futuro imposti ex lege al lavoratore.

Di conseguenza, nell’ambito di un sistema previdenziale di tipo contributivo e cioè che calibra le pensioni all’ammontare dei contributi versati dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, una riduzione dell’aliquota produce effetti positivi nell’immediato, ma negativi in prospettiva: è chiaro, infatti, che ogni variazione in negativo del montante dei contributi previdenziali determina in prospettiva una riduzione dell’assegno pensionistico.

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