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Contratti chiusi via telefono: le novità del ddl Concorrenza

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Tra le misure a tutela dei consumatori, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza appena entrata in vigore ne prevede anche alcune che riguardano teleselling e contratti chiusi via telefono.

Contiene piccole novità anche sul teleselling – o, meglio, sui contratti chiusi via telefono – il cosiddetto “ddl Concorrenza” promulgato dal Presidente della Repubblica il 30 dicembre 2023 e in vigore dal giorno successivo, il 31 dicembre 2023.

A che serve la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Semplificando molto, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 detta le regole per chi opera in settori cruciali per l’economia e lo sviluppo italiani come i servizi, il commercio al dettaglio (anche ambulante: punto su cui sembrano essersi concentrati principalmente le perplessità e i rilievi costituzionali1 di Sergio Mattarella), i trasporti e l’energia, la farmaceutica, le concessioni balneari (altro punto particolarmente discusso).

Tra i temi affrontati c’è anche il ruolo che avrà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel vigilare sulla concorrenza nel mercato italiano, sull’applicazione delle novità stesse del “ddl Concorrenza” e sull’esecuzione del Digital Markets Act europeo.

La sua entrata in vigore entro l’ultimo trimestre 2023 era un traguardo fondamentale tra quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ddl Concorrenza: cosa prevede per quanto riguarda teleselling e contratti chiusi via telefono

Tra le misure che agli occhi del governo dovrebbero favorire la concorrenza sul mercato italiano e la competitività dello stesso in un panorama internazionale ce n’è anche una, come già si accennava, riguarda i contratti conclusi via telefono.

Quella di concludere le vendite per via telefonica è, del resto, una pratica da tempo diffusa tra gestori telefonici, assicuratori, fornitori di luce e gas e di numerosi altri servizi e che non ha mancato di dare adito a truffe e altre situazioni pericolose svantaggiose nei confronti dei consumatori.

Il nuovo “ddl Concorrenza” prevede, all’articolo 9, che il consenso prestato dal consumatore è valido solo se lo stesso dà conferma di aver ricevuto un documento «cartaceo o [su] altro supporto durevole disponibile e accessibile» contenente tutte le condizioni contrattuali accettate.

Novità sono previste anche in materia di contratti a tacito rinnovo. In questo caso il consumatore deve essere avvisato almeno entra trenta giorni prima della scadenza del contratto. L’avviso che deve avvenire in forma scritta – eventualmente anche tramite SMS – deve contenere la data entro cui va presentata formalmente la disdetta. Se manca l’ultima il “ddl Concorrenza” prevede la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto rinnovato in qualsiasi momento e senza spese aggiuntive.

Note
  1. Corriere della Sera
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